I diritti sulle Pubbliche Affissioni sono un’entrata di competenza del Comune

I diritti sulle Pubbliche Affissioni sono un’entrata di competenza del Comune, di natura tributaria, regolata dal Decreto Legislativo n. 507 del 15/11/1993 (in particolare, gli articoli da 18 a 22) e s.m.i. e dal Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e per l’effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni.

A chi presentare la commissione ed effettuare il pagamento?

SAN VALENTINO SERVIZI Concessionario per l’effettuazione del servizio, che opera in nome e per conto del Comune, si occupa della gestione del servizio delle Pubbliche Affissioni e dell’esecuzione materiale delle stesse. Le commissioni relative a tale servizio, pertanto, dovranno essere presentate agli Uffici della SAN VALENTINO SERVIZI, direttamente presso gli uffici siti in via G. Mattdel recapito di zona oppure tramite e-mail, unitamente ai pagamenti dei diritti versati su conto corrente postale intestato al Concessionario.

Commissione di esposizione manifesti e pagamento del diritto

Cos’è il servizio delle pubbliche affissioni? “Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l’affissione, a cura del comune” (in questo caso di SAN VALENTINO SERVIZI, in qualità di Concessionario per l’effettuazione del servizio), “in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, (…) di messaggi diffusi nell’esercizio di attività economiche” (D. Lgs. 507/93, art. 18, comma 1). Il servizio non è obbligatoriamente istituito nei comuni con popolazione residente inferiore a tremila abitanti.

Cosa si deve fare? Chi desidera commissionare un’affissione di manifesti è tenuto a presentare all’ufficio affissioni del Concessionario apposita commissione su proprio modello o su modello predisposto e messo a disposizione dallo stesso ufficio affissioni, nella quale devono essere indicate la quantità dei manifesti per cui si richiede l’affissione, le dimensioni, il periodo di esposizione richiesto e il messaggio pubblicitario che sarà indicato nei manifesti. Contestualmente deve effettuare il pagamento del diritto dovuto (comprensivo dell’imposta sulla pubblicità) e allegare alla commissione attestazione del pagamento avvenuto.

Come si compila la commissione per la richiesta di affissione di manifesti su spazi comunali? I moduli appositi per commissionare l’affissione di manifesti sono disponibili presso gli uffici della SAN VALENTINO SERVIZI o sul sito della SAN VALENTINO SERVIZI, nella sezione MODULISTICA – tributi locali.

Nei moduli dovranno essere indicati:
- la quantità dei manifesti per cui si richiede l’esposizione;
- il formato dei manifesti in centimetri, indicando prima la base e poi l’altezza degli stessi;
- il periodo di esposizione, indicando una data di inizio e quanti giorni di esposizione si richiedono;
- l’indicazione del messaggio che sarà riportato sui manifesti.

Comunque, per avere chiarimenti in merito alle disponibilità di spazi, al calcolo dei diritti e alla modalità di presentazione della commissione e al pagamento, il contribuente è invitato a mettersi in contatto per telefono, oppure via e mail con gli Uffici della SAN VALENTINO SERVIZI, o a recarsi direttamente agli sportelli predisposti, dove potrà ricevere aiuto nella compilazione della commissione ed anche un bollettino di ccp per effettuare il pagamento.

Chi deve presentare la commissione ed effettuare il pagamento dei diritti sulle affissioni? Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere corrisposto da chi richiede il servizio o da colui nell’interesse del quale il servizio stesso è richiesto, essendo entrambi responsabili insolido dell’affissione.

Come si deve presentare la commissione per la richiesta di affissione di manifesti su spazi comunali? La commissione, unitamente all’attestazione dell’avvenuto versamento del diritto sulle affissioni,deve essere recapitata a mano, o via e – mail all’ufficio pubbliiche affissioni del Concessionario. Le commissioni non possono essere accettate telefonicamente, in quanto, come previstodalla normativa, serve una dichiarazione scritta e la prova documentale dell’eseguito versamento del diritto.

Modalità di effettuazione del servizio:

Come vengono effettuate le pubbliche affissioni? Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l’ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata dall’ufficio affissioni in un apposito registro cronologico. La durata dell’affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo.

Cosa succede se non ci sono posti disponibili nel periodo richiesto? Appena ricevuta la commissione, l’ufficio affissione verifica le disponibilità di spazi affissioni nel periodo richiesto dal committente; la mancanza di spazi disponibili (anche parziale) deve essere comunicata per iscritto al committente entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta diaffissione.

Il committente può annullare l’affissione commissionata? Nel caso in cui ci sia mancanza di spazi affissione, anche parziale, o nel caso in cui il Concessionario non riesca ad effettuare l’affissione nell’arco di 10 giorni dalla data richiesta, il committente, a seguito di comunicazione scritta effettuata dal Concessionario, può annullare per iscritto la commissione (totale o parziale) ed il Concessionario è tenuto al rimborso totale del diritto versato. Il committente ha anche facoltà di annullare per iscritto la richiesta di affissione prima che venga eseguita. In questo caso il Concessionario è tenuto al rimborso della metà del diritto versato.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 22, comma 4, del D.Lgs. 507/93 il ritardo nell’effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore e il Concessionario è tenuto a darne tempestiva comunicazione al committente per iscritto qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta.

Calcolo del diritto sulle pubbliche affissioni

Chi stabilisce le tariffe? Le tariffe applicate nel territorio comunale sono quelle deliberate dal Comune, a partire da quanto riportato nel D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni e integrazioni. Esse variano a seconda della classe di appartenenza del Comune, definita in base al numero di abitanti, e possono essere comprensive di aumenti tariffari deliberati dal Comune stesso, entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia. Come si calcola l’importo del diritto dovuto? Per il calcolo del diritto dovuto le unità di misura su cui applicare la tariffa sono il foglio cm. 70×100 e i giorni di esposizione. Il diritto è infatti calcolato in base a quanti fogli vengono commissionati e in base a quanti giorni d’esposizione vengono chiesti. E’ stabilita una tariffa base a foglio per 10 giorni di esposizione, che aumenta ogni 5 giorni di esposizione aggiuntivi.

Ci sono delle maggiorazioni da applicare alla tariffa base?
si applica una maggiorazione del 50% per ogni commissione inferiore ai 50 fogli;
una maggiorazione del 50% per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli;
una maggiorazione del 100% per i manifesti costituiti da più di dodici fogli;
per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% con un minimo di € 25,82 (diritto d’urgenza);
Le maggiorazioni d’imposta, a qualsiasi titolo previste, sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

Chi effettua il conteggio di quanto dovuto? Il diritto sulle affissioni è in autotassazione, ovvero il cittadino/contribuente dovrebbe autonomamente versare l’importo dovuto; tuttavia, l’Ufficio Pubbliche Affissioni del Concessionario è sempre a disposizione per il conteggio corretto del diritto da versare.

Riduzioni ed esenzioni

In quali casi è prevista una riduzione del diritto? Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 507/93, la tariffa è ridotta al 50% nei casi di:
manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l’esenzione;
manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro (senza sponsor di ditte private commerciali);
manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali (anche se contenenti sponsor di ditte private commerciali);
manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza (senza sponsor di ditte private commerciali);

annunci mortuari.

Le affissioni richieste per la partecipazione al lutto non godono della riduzione al 50%.
In quali casi è prevista l’esenzione dal pagamento dell’imposta? Ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 507/93, sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell’ambito del proprio territorio;
- i manifesti della autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- i manifesti dello Stato, delle regioni e delle provincie in materia di tributi;
- i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Violazioni e sanzioni

Quali sono le possibili violazioni? Anche per quanto riguarda le Pubbliche Affissioni, il Concessionario svolge per il Comune l’attività di accertamento e pertanto effettua dei sopralluoghi periodici e dei controlli d’ufficio al fine di verificare eventuali violazioni. In particolare, il contribuente incorre in violazione nell’ipotesi di esposizione abusiva, cioè senza la prescritta dichiarazione preventiva (omessa dichiarazione). A seguito dell’accertamento il Concessionario emette, ai sensi dell’art. 1, comma 161, della Legge 296/06, un avviso di accertamento in rettifica e d’ufficio e contestuale atto di irrogazione sanzioni amministrative e tributarie e lo notifica al contribuente tramite raccomandata A.R.

In quali sanzioni si può incorrere?

Per omessa dichiarazione: dal 100 al 200 per cento dell’imposta dovuta, con un minimo di € 51,65 oltre agli interessi ed alle spese;
Per ritardato versamento: il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
Nell’ipotesi in cui, però, il committente versi un diritto minore del dovuto, allora si procederà al recupero con applicazione della sanzione per ritardato versamento pari al 30%, oltre agli interessi ed alle spese.
Cosa fare se si riceve un avviso di accertamento?
Per ogni informazione riguardante l’avviso ci si può rivolgere all’Ufficio Pubbliche affissioni. Si può aderire all’avviso di accertamento mediante pagamento entro 60 giorni dal ricevimento e avere in questo modo una riduzione ad 1/3 delle sanzioni di omessa e/o infedele denuncia;
Si può presentare istanza di rettifica o annullamento in autotutela, producendo idonea documentazione, che giustifichi una revisione dell’imposizione tributaria;
Si può presentare ricorso alla Commissione Tributaria entro 60 giorni dal ricevimento dell’avviso.

Dove e a chi rivolgersi:

Uffici siti in Via G. Matteotti n. 13 c/o la Casa Comunale Piano Terra – 84010 San Valentino Torio (SA)
Tel. 081 5187823 - Fax 081 5185065
E-mail: affissioni@sanvalentinoservizi.it
Posta certificata all’indirizzo: amministrazione.sanvalentinoservizi@pec.it
Sito internet: www.sanvalentinoservizi.com